Whistle Blowing (Segnalazioni anonime)

WHISTLE BLOWING

La disciplina del c.d. ”whistleblowing” prevede una specifica tutela per il segnalante che voglia segnalare un illecito, in modo che questi possa agire senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli nei suoi confronti.

Ai sensi del D.lgs. 24/2023 rientrano nella definizione di segnalanti:
– gli azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
– i lavoratori subordinati (dipendenti), compresi i lavoratori somministrati;
– i lavoratori autonomi, nonché titolari di un rapporto di collaborazione;
– i lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
– i liberi professionisti e consulenti;
– i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti.

La gestione dei canali interni di segnalazione è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Colui che intenda segnalare internamente le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro con l’Azienda, può farlo utilizzando i seguenti canali:
1) Canale di segnalazione scritto, il quale garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione: applicativo software accessibile al seguente link https://farmacom.whistleblowing.it/#/ .
È possibile inviare la segnalazione anche in modalità anonima, purché i contenuti della segnalazione siano adeguatamente circostanziati.
2) Canale di segnalazione orale: il segnalante può richiedere un incontro diretto con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, contattandolo tramite la piattaforma sopra indicata. Quest’ultimo è tenuto a programmare, entro 7 giorni lavorativi dal contatto, un incontro con il segnalante (in un luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante). Il contenuto della segnalazione verbale, previo consenso della persona segnalante, viene trascritto dal Responsabile in apposito verbale, firmato da quest’ultimo e dal segnalante

Per ulteriori dettagli è disponibile il:

– Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie.

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